Il testo dell'iniziativa

I

 

La Costituzione federale è modificata come segue:

 

Art. 118a (nuovo) Protezione contro il fumo passivo

 

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.

 

² È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

 

³ È di regola vietato fumare in tutti gli altri spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

a. delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;

b. degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;

c. degli edifici adibiti all’istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;

d. degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all’esecuzione delle pene.

 

II

 

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

 

Art 197 n. 8 (nuovo)

 

8. Disposizione transitoria dell’articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo)

 

Al più tardi sei mesi dopo l’accettazione dell’articolo 118a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell’articolo 118a capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore delle pertinenti leggi.


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